Attività incompatibili con il ruolo di dipendente della Pubblica Amministrazione
Chiarimenti e indicazioni normative.
Istituto Comprensivo Statale “Cavalcanti”
Via Cavalcanti 11 – 20098 San Giuliano Milanese – Tel. 02 9848341
Prot. n° 002718 del 28-09-2017
CHIARIMENTI E INDICAZIONI NORMATIVE
OGGETTO: Attività incompatibili con il ruolo di dipendente della Pubblica Amministrazione
A seguito di alcune richieste recentemente pervenutemi faccio presente quanto segue:
Il dipendente pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti dell’Amministrazione da cui dipende. A questo principio di carattere generale fanno eccezione alcuni regimi speciali (ad esempio la possibilità per i docenti di esercitare la libera professione) ed il personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50%.
La violazione del divieto si può configurare come giusta causa di recesso o di decadenza dall’impiego.
Il dipendente pubblico, anche se a tempo pieno, può svolgere, se autorizzato dalla propria Amministrazione, incarichi di tipo diverso che rispettino le seguenti condizioni e i seguenti criteri:
– la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate
sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l’impiego;
– il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
– la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto, tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento.
In base a tali criteri sono da considerarsi attività incompatibili :
– l’esercizio di attività commerciale, industriale o di tipo professionale che non prevedono uno specifico albo (ad esempio insegnante o istruttore di scuola guida);
– l’impiego alle dipendenze sia di privati che di enti pubblici;
– l’incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.
Le attività pienamente compatibili che non necessitano di autorizzazione, per i dipendenti a tempo pieno o con orario superiore al 50%, sono riferibili a:
– le attività che sono esplicitazioni di quei diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la
partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione etc..,
– le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socioassistenziale senza scopo di lucro (volontariato presso un sindacato);
– le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
– l’utilizzazione economica da parte dell’autore o dell’inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
– la partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero venga percepito
unicamente il rimborso spese;
– tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
– gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
– gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non
retribuita per motivi sindacali;
– la partecipazione a società di capitali quali ad esempio le società per azioni, società in accomandita in qualità di socio accomandante (con responsabilità limitata al capitale versato);
Sono compatibili ma devono essere autorizzate le attività riferite a:
– gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con l’attività principale;
– le collaborazioni plurime con altre scuole;
– la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l’impegno è modesto e di tipo non continuativo;
– l’attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio;
– gli incarichi presso le commissioni tributarie;
– gli incarichi come revisore contabile.
L’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio e deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico.
Inoltre, al personale docente, anche se a tempo pieno, è consentito previa, autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico l’esercizio di libere professioni e dare lezioni private ad alunni che non frequentano il proprio istituto, a condizione che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e che siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.
L’esercizio della libera professione è subordinata anche alle seguenti limitazioni:
1) che gli eventuali incarichi professionali non siano conferiti dalle amministrazioni pubbliche
2) che l’eventuale patrocinio in controversie non coinvolga come parte una pubblica
amministrazione.
Il limiti di cui ai punti 1 e 2 sono stabiliti dall’art. 1 comma 56 bis della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140. La libera professione è un’attività svolta in maniera autonoma, a livello professionale, normalmente per più committenti. L’attività in parola dev’essere riconducibile alla regolazione giuridica della “professione intellettuale” di cui agli artt. 2229 e seg. del Codice Civile che attribuiscono alla legge stabilire quali siano le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi, previo iter formativo stabilito dalla legge e superamento di un esame di abilitazione.
I compensi percepiti nell’ambito dell’attività libero-professionale devono essere dichiarati al fisco, sono soggetti a contributi previdenziali e all’I.V.A.
I redditi derivanti dall’esercizio di attività libero-professionali debitamente autorizzate sono esentati dalla disciplina dell’anagrafe delle prestazioni di cui all’art. 44 della Legge n. 412/1991.
Il docente deve preventivamente richiedere al Capo di Istituto l’autorizzazione a svolgere la libera professione e questi deve emettere il provvedimento formale di autorizzazione.
I dipendenti a part time che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria (ad esempio un ATA che svolge 18 ore settimanali) possono svolgere un’altra attività lavorativa sia come dipendente (mai con una amministrazione pubblica) sia come lavoratore autonomo a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente.
Infine i dipendenti a tempo parziale con orario non superiore al 50% se iscritti ad albi professionali non possono comunque svolgere incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni e non possono assumere il patrocinio legale in quelle controversie dove è coinvolta una pubblica amministrazione (comma 56 bis dell’art. 1 della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140).
La principale norma di riferimento oggi è l‘art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 (testo unico sul pubblico impiego) il quale riprende l’Art. 58 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29, così come modificato dal D. Lgs. 31.3.1998, n. 80, nonché il TU 3/1957 e la L. 662/1996.
Si chiede a tutti i dipendenti un’attenta lettura e valutazione di quanto sopra riportato anche a i fini delle necessarie incombenze relative all’ anagrafe delle prestazioni nella quale è nominativamente presente.
Modulo: Richiesta autorizzazione all’esercizio della libera professione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stefania Ruberto
Firmato ai sensi dell’art.3 c.2 D.lgs 39/93