Ultima modifica: 19 Novembre 2021
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Cir.n°62: consegna esiti tamponi post quarantena (10 gg) e T0 + T5

Quarantene, casistiche in base alle segnalazione di positività

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Ministero dell’Istruzione

Istituto Comprensivo Statale “G. Cavalcanti”

Via Cavalcanti 11 – 20098 San Giuliano Milanese – Tel. 02 9848341

Codice fiscale: 80124230154 – Codice iPA: istsc_miic8em00q – Codice univoco: UFEBXL e-mail: segreteria@icscavalcanti.it ; miic8em00q@pec.istruzione.it – sito: www.icscavalcanti.it

Circolare n. 62

Alle famiglie

Pc ai docenti

Al RSPP

Al Dsga

Ad AIAS

 

OGGETTO: consegna esiti tamponi post quarantena (10 gg) e T0 + T5.

La nuova procedura di segnalazione di positività da Covid-19 prevede:

Scuole dell’Infanzia

– in presenza di uno o più casi Covid tra i bambini, tutti i contatti (bambini e insegnanti/educatori) della stessa classe vanno in quarantena.

– In presenza di un primo caso in un educatore/insegnante, i bambini della stessa classe del caso vanno in quarantena.

Scuola Primaria o Secondaria

– In presenza di un caso in un alunno o insegnante, gli alunni della stessa classe non vengono posti in quarantena a patto che si sottopongano a due tamponi (antigenici o molecolari): il primo al tempo 0, ossia il prima possibile, entro 48 ore dalla consegna dell’attestazione di sorveglianza con testing da parte della scuola. In attesa dell’esito negativo del test l’alunno non potrà frequentare la scuola. Il secondo tampone deve essere effettuato dopo 5 giorni (cioè dal sesto giorno) dal primo e l’attività scolastica può proseguire dal giorno successivo esibendo l’attestazione di sorveglianza e l’esito negativo del test. Si specifica che nel caso in cui l’alunno non dovesse effettuare uno o entrambi i tamponi previsti dalla sorveglianza con testing, sarà disposta da ATS la quarantena.

– In presenza di un secondo caso in un alunno o insegnante, sia gli alunni sia gli insegnanti (se non vaccinati) vanno in quarantena.

– In presenza di un terzo caso tra insegnanti o alunni, tutti i contatti (alunni e insegnanti) vanno in quarantena, indipendentemente dal proprio stato vaccinale.

Si evidenzia il fatto che SENZA autocertificazione prevista e SENZA certificato attestante l’esecuzione del tampone (sia T0 che T5), alunni/e non SARANNO AMMESSI A SCUOLA.

La certificazione dovrà essere mostrata all’educatore/trice in caso di frequenza del pre-scuola, MA comunque sempre controllato dal/la docente della prima ora che provvederà a ritirarle.

N.B. coloro che non vorranno sottoporre il/la proprio/a figlio/a al tampone, dovranno rispettare la quarantena (ossia i 14gg + autocertificazione).

Si ricorda che l’autocertificazione ha valore legale e conseguenze penali in caso di dichiarazioni non veritiere.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stefania Ruberto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Circolare n. 62 del 19/11/2021